LEGGE 13 settembre 1982, n. 646

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/9/1982. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2022)
Testo in vigore dal: 29-9-1982
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Dopo l'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso. - Chiunque  fa  parte
di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone,  e'
punito con la reclusione da tre a sei anni. 
  Coloro che promuovono, dirigono o organizzano  l'associazione  sono
puniti, per cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni. 
  L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno  parte
si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo  associativo  e
della condizione di assoggettamento e di omerta' che  ne  deriva  per
commettere delitti, per acquisire in  modo  diretto  o  indiretto  la
gestione  o  comunque  il  controllo  di  attivita'  economiche,   di
concessioni, di autorizzazioni, appalti  e  servizi  pubblici  o  per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri. 
  Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione  da
quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque  a
quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. 
  L'associazione si considera armata quando i partecipanti  hanno  la
disponibilita',    per    il    conseguimento     della     finalita'
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito. 
  Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono  assumere
o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte  con  il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite  nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. 
  Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria  la  confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il  reato  e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o  che  ne
costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto  le  licenze  di
polizia, di commercio, di commissionario astatore  presso  i  mercati
annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i  diritti
ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi  di  appaltatori  di
opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare. 
  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  alla
camorra e alle altre associazioni,  comunque  localmente  denominate,
che valendosi  della  forza  intimidatrice  del  vincolo  associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni  di  tipo
mafioso".