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LEGGE 13 settembre 1982, n. 646

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/9/1982. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2022)
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Testo in vigore dal:  5-10-2018
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Art. 21



Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con
((la reclusione da uno a cinque anni e con la multa))
non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena
((della reclusione da uno a cinque anni e della multa.))
pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.
L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto. (2)

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 1982, n. 936 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A modifica e integrazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nell'articolo 21 predetto, in corso alla data del 29 settembre 1982, l'autorizzazione deve essere richiesta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente, la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se l'autorizzazione non viene richiesta o viene negata, la prosecuzione dei rapporti di subappalto e di cottimo è punita con le pene stabilite nel primo comma del richiamato articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, sopracitata, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto".