LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 23-6-1990
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 114.
             (Divieto di iscrizione ai partiti politici)

  Fino  a  che  non  intervenga  una  disciplina  piu' generale della
materia  di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e
comunque  non  oltre  un  anno  dall'entrata in vigore della presente
legge,  gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16
della    presente   legge   non   possono   iscriversi   ai   partiti
politici.(2)(5)(6)(8)(9)(13)(15)(16)((17))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  24  aprile  1982  n. 174 ha disposto (con l'art. 1) che "Il
termine  di  cui  all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
concernente  il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, e' prorogato di un anno".
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  23  aprile  1983  n. 121 ha disposto (con l'art. 1) che "Il
termine  di  cui  all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
concernente  il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza,  prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n.
174, e' ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  24  aprile  1984  n.  93 ha disposto (con l'art. 1) che "Il
termine  di  cui  all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
concernente  il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza,  prorogate con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n.
174,  e  successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983,
n. 121, e' ulteriormente prorogate di un anno."
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  L.  24  aprile  1985  n. 149 ha disposto (con l'art. 1) che "Il
termine  di  cui  all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
concernente  il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza,  prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n.
174,  e  successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983,
n.  121,  e  con  l'articolo  1 della legge 24 aprile 1984, n. 93, e'
ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (9)
  Il  D.L.  18 aprile 1986 n. 118, convertito con modificazioni dalla
L.  17  giugno 1986 n. 284 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine
di   cui  all'articolo  114  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,
concernente  il  divieto  di  iscrizione  ai partiti politici per gli
appartenenti  alle forze di polizia, prorogato da ultimo con legge 24
aprile 1985, n. 149, e' ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (13)
  Il  D.L.  27 agosto 1987 n. 349, convertito con modificazioni dalla
L.  23 ottobre 1987 n. 431 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine
di   cui  all'articolo  114  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,
concernente  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della pubblica
sicurezza,  prorogato  da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 18
aprire  1986  n.  118  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17
giugno 1986 n. 284, e' ulteriormente differito di un anno."
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AGGIORNAMENTO (15)
  Il  D.L.  22 aprile 1988 n. 128, convertito con modificazioni dalla
L.  13  giugno 1988 n. 209 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine
di  cui  all'articolo  114  della  legge  1›  aprile  1981,  n.  121,
concernente  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della pubblica
sicurezza,  prorogato  da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 27
agosto  1987, n. 349, convertito dalla legge 23 ottobre 1987, n. 431,
e' ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (16)
  Il  D.L.  21 aprile 1989 n. 135, convertito con modificazioni dalla
L.  14  giugno 1989 n. 235 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine
di  cui  all'articolo  114  della  legge  1›  aprile  1981,  n.  121,
concernente  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della pubblica
sicurezza,  prorogato  da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 22
aprile  1988,  n. 128, convertito dalla legge 13 giugno 1988, n. 209,
e' ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (17)
  Il  D.L. 2 aprile 1990 n. 81, convertito con modificazioni dalla L.
20  giugno  1990 n. 159 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di
cui  all'articolo  114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente
nuovo  ordinamento  della  Amministrazione  della pubblica sicurezza,
prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1989,
n.   135,   convertito  dalla  legge  14  giugno  1989,  n.  235,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990."