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DECRETO-LEGGE 22 aprile 1988, n. 128

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/04/1988.
Decreto-Legge convertito dalla L. 13 giugno 1988, n. 209 (in G.U. 18/06/1988, n.142.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1988)
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Testo in vigore dal:  23-4-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1› aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1› aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, convertito dalla legge 23 ottobre 1987, n. 431, è ulteriormente prorogato di un anno.