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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  23-6-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 114

(Divieto di iscrizione ai partiti politici)


Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.(2)(5)(6)(8)(9)(13)(15)(16)
((17))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 aprile 1982 n. 174 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è prorogato di un anno".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 aprile 1983 n. 121 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, è ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 aprile 1984 n. 93 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogate con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, è ulteriormente prorogate di un anno."
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 aprile 1985 n. 149 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, e con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1984, n. 93, è ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 18 aprile 1986 n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 1986 n. 284 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, prorogato da ultimo con legge 24 aprile 1985, n. 149, è ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 27 agosto 1987 n. 349, convertito con modificazioni dalla L. 23 ottobre 1987 n. 431 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprire 1986 n. 118 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1986 n. 284, è ulteriormente differito di un anno."
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 22 aprile 1988 n. 128, convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 1988 n. 209 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1› aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, convertito dalla legge 23 ottobre 1987, n. 431, è ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 21 aprile 1989 n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 1989 n. 235 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1› aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, convertito dalla legge 13 giugno 1988, n. 209, è ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 2 aprile 1990 n. 81, convertito con modificazioni dalla L. 20 giugno 1990 n. 159 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, convertito dalla legge 14 giugno 1989, n. 235, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990."