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LEGGE 24 aprile 1985, n. 149

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  27-4-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, e con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1984, n. 93, è ulteriormente prorogato di un anno.
NOTE

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è il seguente:
"Art. 114. (Divieto di iscrizione ai partiti politici). - Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici".
- Detta legge è entrata in vigore il 25 aprile 1981.