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LEGGE 21 febbraio 1980, n. 28

Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1989)
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Testo in vigore dal:  23-2-1989
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Art. 7

Ricercatori universitari


È istituito il ruolo dei ricercatori universitari per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali.
La dotazione organica del ruolo di cui al comma precedente è di 16.000 posti di cui 4.000 da bandire a concorso libero nel primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge. I posti assegnati a concorso libero sono ripartiti tra le facoltà delle varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenendo conto delle esigenze funzionali delle facoltà stesse.
L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie, banditi annualmente per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Condizione per la partecipazione ai concorsi è il possesso della laurea. I concorsi consistono in prove scritte ed orali e in un giudizio su eventuali titoli scientifici dei candidati, e sono volti ad accertare l'attitudine alla ricerca; tra i titoli didattici si darà particolare rilievo a quelli concernenti attività di insegnamento e di ricerca svolte nell'università.
Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dalla facoltà e un ordinario e un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designati dal Consiglio universitario nazionale. Nella prima applicazione della presente legge, in luogo del professore associato, può far parte della commissione un professore incaricato.
I ricercatori, dopo tre anni dalla immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta di tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del gruppo di discipline, che valuta l'attività scientifica e didattica svolta nel triennio.
Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, ricompresa nella dotazione organica di cui al secondo comma. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.
Coloro che non superano il secondo giudizio hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione, da quel momento, delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.
Nella prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nella fascia dei ricercatori confermati a domanda, i titolari dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, previo giudizio di idoneità. Lo stesso giudizio di idoneità, agli stessi effetti, è altresì previsto per coloro che appartengono alle seguenti categorie:
a) titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
b) titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62;
c) borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche, nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;
d) perfezionandi della Scuola normale e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;
e) titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;
f) assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti;
g) lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università, che abbiano svolto tale attività per almeno due anni; (5)
((6))

h) medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari. (3)
Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneità gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, ovvero siano in servizio presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno alla data del 31 ottobre 1979. (5)
I posti disponibili per i giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma sono 12.000. Se il numero di coloro che superano il giudizio di idoneità è superiore a tale numero, si provvede ad inquadramento in soprannumero; se è complessivamente inferiore, i posti non ricoperti vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire a concorso libero e possono essere riassegnati alla stessa facoltà compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui al secondo comma del presente articolo.
I concorsi sono decentrati, le commissioni giudicatrici sono composte da tre professori universitari, di cui uno designato dal consiglio di facoltà e due designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del gruppo di discipline corrispondente, secondo modalità dettate con norme delegate. La valutazione dei candidati ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica svolta. Coloro che sono dichiarati idonei restano assegnati alle facoltà presso le quali hanno sostenuto il giudizio. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvederà con suo decreto alla redistribuzione tra le facoltà dei posti non coperti, sulla base dei criteri di cui al secondo comma, disponendo anche i trasferimenti eventualmente necessari.
Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma, aperte a tutti gli aventi diritto. La prima tornata è bandita entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme delegate, la seconda entro diciotto mesi dallo stesso termine. (1)
I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati per coloro che erano in servizio al 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto. Tale rapporto è risolto di diritto anche per coloro che non superano il giudizio di idoneità neppure nella seconda tornata. Coloro che non superano il giudizio di idoneità hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.
Le norme delegate provvedono a trasferire allo Stato, con decorrenza dal 1 novembre 1979, l'onere delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alla lettera c) dell'ottavo comma, prorogate ai sensi del comma precedente.
I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale.
Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici di cui al primo comma del presente articolo, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario di intesa con gli organi preposti al coordinamento della didattica.
Impegni e modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche sono determinati, per ogni anno accademico, dai consigli delle strutture universitarie dalle quali i ricercatori dipendono, secondo criteri generali stabiliti dalle norme delegate.
I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Ai ricercatori, compresi quelli confermati, è richiesto un impegno a tempo pieno, e le norme delegate stabiliranno i criteri e le modalità per la verifica periodica dell'attività didattica integrativa e scientifica svolta. In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi si applicano le disposizioni di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenta al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori confermati e nella prima ipotesi il relativo stato giuridico. Con la stessa legge sono ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso.
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 14 marzo 1980, n. 91, ha disposto (con l'art. 1) che: "La proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi e delle supplenze di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ha effetto senza soluzione di continuità a decorrere dal 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. La proroga si intende riferita agli aventi titolo all'ammissione ai giudizi che siano in servizio alla stessa data del 31 ottobre 1979 e siano in possesso dei requisiti di cui al nono comma dello stesso articolo 7.
Resta fermo quant'altro previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28".
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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 22 febbraio 1985, n. 46 (in G.U. 1° s.s. 27/02/1985, n. 50) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, lettera h) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede "l'inclusione - ai fini della ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del Consiglio di Facoltà per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari".
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AGGIORNAMENTO (5)

La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 23 luglio 1987, n. 284 (in G.U. 1° s.s. 29/07/1987, n. 31) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, lettera g) della presente legge nella parte in cui richiede ai lettori ivi indicati un'anzianità di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980.
Ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9, prima parte, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale"), per quanto stabilisce intorno al computo dell'anzianità biennale ivi prevista.
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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 14 febbraio 1989, n. 39 (in G.U. 1° s.s. 22/02/1989, n. 8) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, lettera g) nella parte in cui non prevede l'ammissione dei lettori incaricati ex art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati.