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LEGGE 21 febbraio 1980, n. 28

Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1989)
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Testo in vigore dal: 11-3-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
  Termini per l'emanazione delle norme delegate e di un testo unico

  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro
mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, norme
aventi  valore  di legge ordinaria per il riordinamento della docenza
universitaria  e per la revisione dello stato giuridico del personale
docente  delle  universita',  con  la  osservanza  dei principi e dei
criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.
  Il  Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere e coordinare
in  un  testo  unico,  entro due anni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge, le norme di cui al precedente comma con tutte
le  altre  attinenti allo stato giuridico del personale docente delle
universita', apportando le modificazioni alle norme vigenti richieste
dal loro coordinamento.