DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Universita'.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal: 3-6-1981
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
      (Assegni biennali di formazione scientifica e didattica) 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1978,  N.  817  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 FEBBRAIO 1979 N. 54. 
  Ciascun assegno  e'  corrisposto  in  12  rate  mensili  di  uguale
ammontare, da conferire a laureati, da non oltre  cinque  anni,  alla
data dei bandi di concorso. 
  L'assegno biennale e' prorogabile per un altro  biennio  quando  la
facolta' o la scuola universitaria, presso  la  quale  si  compie  la
formazione scientifica e didattica del titolare dell'assegno, ritenga
necessaria la proroga stessa per il completamento  del  programma  di
ricerca. 
  Coloro che attualmente fruiscono di una borsa di studio di cui alle
leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62, continuano a
godere del residuo periodo di borsa ivi compresa  la  conferma  salvo
che non stipulino un contratto ai sensi del precedente art. 5. 
  Per i vincitori di concorsi a borse  di  studio  di  cui  al  comma
precedente,  banditi  anteriormente   all'entrata   in   vigore   del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, gia' espletati o  in  corso  di
espletamento, continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  alle
leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62. 
  Gli assegni sono conferiti per una aliquota del cinquanta per cento
mediante concorso nazionale e per pari aliquota mediante concorsi  da
svolgersi presso ciascuna facolta' o scuola universitaria. 
  Per il conferimento degli assegni mediante  concorso  nazionale  da
svolgersi presso il Ministero della pubblica  istruzione,  continuano
ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata  in  vigore  del
presente provvedimento. 
  Gli altri assegni sono ripartiti  tra  le  facolta'  e  scuole  con
decreto del Ministro  per  la  pubblica  istruzione,  sulla  base  di
criteri generali e obbiettivi indicati dalla 1ª sezione del Consiglio
superiore   della   pubblica   istruzione,   avuto   riguardo    alle
caratteristiche delle diverse facolta' e scuole e alle prospettive di
sviluppo della ricerca scientifica. I competenti Consigli  provvedono
a ripartire gli assegni fra gruppi di discipline affini tenuto  conto
del numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e
dei borsisti preesistenti e di altri criteri obiettivi. 
  I relativi concorsi sono banditi dall'universita'.  La  commissione
giudicatrice e' costituita da tre professori ufficiali del gruppo  di
discipline affini scelti, con voto limitato  ad  un  nominativo,  dal
consiglio di facolta'. In ogni caso, il numero degli eleggibili  deve
sempre  essere  almeno  doppio  di  quello   dei   componenti   della
commissione giudicatrice. Nessuna disciplina puo' essere  inclusa  in
piu' gruppi. 
  L'assegno e' individuale e indivisibile. I beneficiari non  possono
cumularlo con i  proventi  derivanti  da  attivita'  professionale  o
rapporto di lavoro svolti in modo continuativo. 
  I titolari degli assegni in relazione  alle  finalita'  di  cui  al
primo comma del presente articolo  partecipano  ai  seminari  e  alle
esercitazioni per gli studenti. 
  Essi non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e
nella valutazione  degli  studenti.  Sono  tenuti  a  presentare  una
relazione scritta annuale al consiglio e di facolta' sulla  attivita'
di ricerca che puo' essere svolta durante non meno di un  semestre  e
non piu' di un anno nel biennio presso una universita' o istituto  di
alti studi all'estero, ottenendone specifica attestazione. 
  Per la stessa durata  l'ammontare  dell'assegno  e'  aumentato  del
cinquanta per cento. 
  Nei casi di gravi inadempienze il consiglio di facolta', sentito il
titolare della disciplina e l'interessato, puo' decidere la decadenza
dell'assegno. 
  I titolari degli assegni hanno diritto al trattamento previdenziale
e  assicurativo,  mediante  iscrizione  a   cura   e   sul   bilancio
dell'universita',  all'I.N.P.S.  e  all'E.N.P.D.E.P.,  loro   e   dei
familiari   a   carico   che   non   godono   di   altre   forme   di
previdenza.(6)(8)((13)) 
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AGGIORNAMENTO (6) 
La L.4 febbraio 1977 n. 21, ha disposto (con l'art.1, comma 2) che  "
A decorrere dalla stessa data l'importo  degli  assegni  biennali  di
formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 dello stesso 
decreto-legge e' elevato a lire 2 milioni 700.000." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
Il D.L. 23 dicembre 1978, n.817, convertito con  modificazioni  dalla
L. 19 febbraio 1979 n. 54, ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)  che
"gli assegni di formazione scientifica e didattica di cui all'art.  6
del  decreto-legge  10  ottobre  1973,   n.   580,   convertito   con
modificazioni nella legge 30 novembre  1973,  n.  766,  le  borse  di
studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge  25
ottobre 1977, n. 808 ed i contratti di cui all'art. 5  del  succitato
decreto-legge 10 ottobre 1973, n.  580,  convertito  nella  legge  30
novembre 1973, n. 766, in godimento alla data del  23  ottobre  1978,
sono prorogati senza soluzione di  continuita'  fino  al  31  ottobre
1979". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
Il D.L. 28 maggio 1981, n.255, convertito con modificazioni dalla  L.
24 luglio 1981, n. 391 ha disposto (con l'art. 3,  comma  1)  che  "A
decorrere dal 1 gennaio 1979 gli assegni di studio di cui all'art.  6
del  decreto-legge  1  ottobre  1973,   n.   580,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973,  n.  766,  le  borse  di
studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge  25
ottobre 1977, n. 808 e dall'articolo unico della  legge  19  febbraio
1979, n. 54, nonche' i contratti di  cui  all'art.  5  del  succitato
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con  modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono maggiorati di  L.  500.000
annue lorde".