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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal:  3-6-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

(Istituzione di un fondo per contratti con laureati)


È istituito un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali per l'importo annuo lordo di lire 2.500.000 ciascuno.
Di tali contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due anni di attività al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e saranno assegnati mediante graduatorie nazionali, compilate in base all'anzianità di godimento delle borse da parte dei singoli aspiranti, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione. I residui 6.000 contratti saranno stipulati con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:
a) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti, e assistenti convenzionati, al termine della convenzione;
b) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; nonché borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o da altri enti pubblici di ricerca che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà; per i borsisti in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento si prescinde dal requisito dell'anno di attività;
c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
d) medici interni universitari con compiti assistenziali;
e) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;
f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.
Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio. In tal caso si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.
Il contratto è incompatibile con ogni rapporto di lavoro retribuito se svolto con continuità, o con il godimento di borse di studio e di ricerca. Decadono dal contratto i titolari ai quali sia conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle università, o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo.
Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto dei posti vacanti di assistente già attribuiti alle facoltà e in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso nonché secondo criteri generali ed obiettivi stabiliti dal Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il senato accademico di ciascuna università provvede al riparto tra le facoltà, le quali assegnano le disponibilità a gruppi di discipline affini.
I concorsi sono banditi dall'università.
La commissione giudicatrice è composta di due docenti di ruolo o fuori ruolo e di un assistente di ruolo delle discipline cui si riferisce il contratto, appartenenti alla facoltà, scelti con voto limitato ad un solo nominativo dal consiglio di facoltà.
I contratti sono stipulati dal rettore dell'università con i vincitori.
La utilizzazione dei contrattisti è determinata dal consiglio di facoltà su proposta dei professori titolari degli insegnamenti compresi nei rispettivi gruppi, tenuto conto dell'affollamento dei corsi, dei posti di assistente di ruolo preesistenti, delle ricerche programmate in corso e delle indicazioni di preferenza formulate dagli interessati.
Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo cui ha sede l'università; egli può, tuttavia, col consenso della facoltà, svolgere un biennio dell'attività di contrattista presso una università o una scuola universitaria straniera.
Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per tre giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni, senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.
I titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, qualora svolgano attività di assistenza e cura, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica, oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma, sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.
Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, all'I.N.P.S. e all'E.N.P.D.E.P. a cura e sul bilancio dell'università.
Al termine del quadriennio, il titolare del contratto sulla cui attività didattica il consiglio di facoltà pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini alla materia prevista dal contratto. Il posto corrispondente è istituito in soprannumero ed è riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti disponibili.
Il servizio svolto dal titolare del contratto è titolo valutabile nei concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e gli enti pubblici anche non territoriali.
I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle università non statali riconosciute, secondo le norme di cui al presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello dei titolari dei contratti nelle università statali nonché i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal tredicesimo comma dell'articolo 3.
I vincitori di contratti che siano docenti di altri ordini di scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata del contratto. (6)(7)(8)
((13))
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 4 febbraio 1977 n. 21, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "L'importo annuo dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è elevato, a decorrere dal 1 luglio 1976, a lire 3 milioni 400.000".
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 25 ottobre 1977 n. 808, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che " I contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, qualora scadano prima del 31 ottobre 1978 sono prorogati fino alla predetta data, a richiesta degli interessati".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 23 dicembre 1978, n.817, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979 n. 54 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "i contratti di cui all'art. 5 del succitato decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in godimento alla data del 23 ottobre 1978, sono prorogati senza soluzione di continuità fino al 31 ottobre 1979".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 28 maggio 1981, n.255, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1981, n. 391, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " A decorrere dal 1 gennaio 1979 gli assegni di studio di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dall'articolo unico della legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonché i contratti di cui all'art. 5 del succitato decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono maggiorati di L. 500.000 annue lorde".