LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal: 1-3-1980
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16.

  In  deroga  al  primo  comma  dell'articolo 10 della legge 3 giugno
1975,  n.  160, gli aumenti in misura percentuale ivi previsti non si
applicano,   limitatamente   all'anno  1979,  alle  quote  aggiuntive
concesse ai sensi del predetto articolo 10 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, comprese quelle erogate a decorrere dal 1 gennaio 1976. ((1))
  La  disciplina  della  perequazione  automatica  delle pensioni del
Fondo lavoratori dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3
giugno  1975, n. 160, si applica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno
successivo  a  quello  di  decorrenza  della  pensione. Tale norma ha
effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978.
  La  quota  aggiuntiva  in  cifra  fissa  non  e'  cumulabile con la
retribuzione  percepita  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  alle
dipendenze di terzi.
  La  trattenuta  deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente
al trattamento minimo di pensione.
  ((Le  disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si
applicano alle pensioni ai superstiti con piu' titolari.))((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  30  dicembre  1979,  n. 663, convertito con modificazioni
dalla  Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma
1)  che  "Le  disposizioni  di cui agli articoli 16, primo comma, 20,
21,commi  primo  e  secondo,  22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre
1978,n.   843,   restano   confermate   anche   per  l'anno  1980  e,
conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni
stesse devono intendersi posticipati di un anno"; inoltre (con l'art.
14, comma 8) ha disposto l'introduzione dell'ultimo comma con effetto
dal 1 gennaio 1979.