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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  1-3-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 16


In deroga al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, gli aumenti in misura percentuale ivi previsti non si applicano, limitatamente all'anno 1979, alle quote aggiuntive concesse ai sensi del predetto articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, comprese quelle erogate a decorrere dal 1 gennaio 1976.
((1))
La disciplina della perequazione automatica delle pensioni del Fondo lavoratori dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione. Tale norma ha effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978.
La quota aggiuntiva in cifra fissa non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.
((Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari.))
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno"; inoltre (con l'art. 14, comma 8) ha disposto l'introduzione dell'ultimo comma con effetto dal 1 gennaio 1979.