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LEGGE 21 dicembre 1977, n. 967

Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1990)
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Testo in vigore dal:  11-1-1991
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Art. 3


I lavori di cui all'articolo 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni.
((2))

Per lavori di importo superiore a 1.000 milioni di lire si applicano le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584.
Per i lavori d'importo fino a 500 milioni non viene richiesto il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, ovvero l'approvazione di organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 marzo 1981, n.119, ha disposto (con l'art. 20) che "I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 15 dicembre 1990, n.395, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che A parziale modifica del primo comma dell'articolo 3 della presente legge "il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 200 milioni."