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LEGGE 21 dicembre 1977, n. 967

Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1990)
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Testo in vigore dal:  18-1-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessità di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario.