LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10

Norme per la edificabilita' dei suoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 17-3-1985
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
                          (Sanzioni penali) 
 
  Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato e  ferme  le
sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica: 
    a) l'ammenda fino a  lire  2  milioni  per  l'inosservanza  delle
norme, prescrizioni e modalita'  esecutive  previste  dalla  presente
legge,  dalla  legge  17  agosto  1942,   n.   1150,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, in  quanto  applicabile,  nonche'  dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione; 
    b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a  lire  5  milioni
nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o in  assenza
della concessione o di prosecuzione di essi  nonostante  l'ordine  di
sospensione o di inosservanza del  disposto  dell'articolo  28  della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.((8)) 
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AGGIORNAMENTO (8) 
La L. 28 febbraio 1985, n.47  ha  disposto  (con  l'art.2)  che:"  Le
disposizioni di cui al capo  I  della  presente  legge  sostituiscono
quelle di cui agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 
10." 
Ha inoltre disposto (con l'art.20 comma 2) che:" Le  disposizioni  di
cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'articolo 17 
della legge 28 gennaio 1977, n. 10."