LEGGE 29 aprile 1976, n. 178

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
Testo in vigore dal: 29-9-1981
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, accertata
la  legittimita'  della  deliberazione  di  cui  all'ultimo comma del
precedente  articolo,  provvede  entro trenta giorni alla concessione
del   contributo   imputandolo   sulle   somme   ripartite  ai  sensi
dell'articolo 12.
  A  favore  del  proprietario  avente  titolo  al  contributo per la
ricostruzione   di   cui   all'articolo   3   della  presente  legge,
contestualmente   al  provvedimento  di  concessione  del  contributo
stesso,  viene disposta una anticipazione pari al venti per cento del
contributo spettante da conteggiarsi sullo stato finale dei lavori.
  L'erogazione  della residua somma, fino alla concorrenza del 90 per
cento della misura del contributo determinato in applicazione del
  precedente   articolo   4,  e'  corrisposta  in  base  a  stati  di
  avanzamento. COMMA ABROGATO DALLA L.7 MARZO 19841, N.64.(3)
Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della
riscossione delle somme loro spettanti.
  ((Al  pagamento  dell'ultimo stato di avanzamento la commissione di
cui  all'articolo  5  della  presente legge assegna il termine per il
rilascio, libero di persone e cose, del ricovero provvisorio occupato
dal  proprietario danneggiato. Per motivate ragioni tale termine puo'
essere  prorogato.  Gli atti vengono trasmessi all'ispettorato per le
zone  terremotate e all'intendenza di finanza che, in caso di mancato
adempimento   nel   termine   assegnato,   provvede   ad  emettere  i
provvedimenti conseguenti)).
  Il  residuo  dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento
di  approvazione  del  collaudo dell'Ispettorato generale per le zone
colpite  dai terremoti del gennaio 1968, previa attestazione da parte
del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.
  Il  certificato  di collaudo puo' essere sostituito dal certificato
di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal
sindaco,  quando  ne  ricorrano  i  presupposti  di  valore stabiliti
dall'articolo 17 della legge 3 gennaio 1278, n. 1.
  ((La  concessione  del  contributo di cui all'art. 3 della presente
legge e' revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre
mesi dalla notifica dell'atto di concessione.
  Il  termine  potra'  essere  prorogato  dalla  commissione  di  cui
all'articolo  5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 su richiesta degli
interessati da presentarsi prima della scadenza.
  La  revoca  puo'  essere  disposta dall'ispettorato generale per le
zone  colpite  dal terremoto, su motivato parere della commissione di
cui  all'art.  5 della presente legge, in caso di grave inadempimento
all'obbligo  di iniziare i lavori nel termine originario o prorogato.
La  revoca  della  concessione  del  contributo comporta la decadenza
dell'assegnazione   dell'area  di  sedime  operata  dalla  competente
commissione.
  Nel  caso  di  lavori  iniziati  entro  il  termine  prorogato,  il
contributo   verra'  nuovamente  determinato  in  base  al  costo  di
costruzione  vigente  al  tempo  dell'inizio, e la anticipazione gia'
corrisposta sara' conteggiata ai fini della nuova anticipazione.
  I  lavori dovranno essere ultimati entro quattro anni dalla data di
inizio, pena la revoca della concessione del contributo o della parte
di esso non utilizzata.))(3)
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AGGIORNAMENTO (3)
La  L.  7  marzo  1981,  n.64  ha disposto (con l'art.8, comma 1) che
"L'anticipazione prevista dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976,
n.  178, e' elevata al 50 per cento ed e' disposta anche a favore dei
proprietari  aventi  titolo  al  contributo  per la riparazione della
prima  unita'  immobiliare  e  al  contributo  per la ricostruzione o
riparazione  delle unita' immobiliari abitative diverse dalla prima o
destinate  ad  altri  usi,  ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del
decreto-legge  24 giugno 1978, n; 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1978, n. 464."
Ha inoltre disposto (con l'art.27 comma 1) che "A decorrere dall'anno
finanziario  1981  sono  abrogati l'articolo 1 della legge 14 ottobre
1974,  n.  504,  ed  il  quarto  comma dell'articolo 6 della legge 29
aprile 1976, n. 178."