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LEGGE 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-8-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Tale stanziamento dovrà essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, provvedendo - ove tecnicamente possibile - alla riduzione delle previsioni progettuali a quanto strettamente necessario alla funzionalità delle opere stesse.
Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione nei comuni di cui al primo comma, per la demolizione e lo sgombero di ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per gli interventi altrettanto necessari indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed i) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi. Nella realizzazione delle opere dovrà tenersi conto delle esigenze di ciascun comune in rapporto allo stato della ricostruzione".
All'articolo 2, il primo periodo del primo comma e sostituito dal seguente:
"Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti: ".
All'articolo 3, il primo periodo del primo comma e sostituito dal seguente:
"Il penultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti: ".
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonché all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo".
All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
"A modifica e integrazione di quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito con l'articolo 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 affida la esecuzione, compresa la progettazione e la direzione dei lavori delle opere pubbliche di sua competenza, in concessione ai comuni interessati che dichiarino di accettare entro trenta giorni dalla richiesta.";
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
Art. 4-bis. - L'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dal seguente:
"Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato al momento del sisma, avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della imposta complementare dell'anno 1967.
Limitatamente ad una unità immobiliare da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato in possesso delle condizioni previste nel precedente comma e che non sia ubicata in zona da trasferire, è concesso un contributo per la riparazione nella misura pari allo intero importo dei lavori per un ammontare comunque non superiore a lire dieci milioni per ciascuna unità immobiliare.
In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di cui ai commi precedenti spetta al coniuge e, in mancanza, nell'ordine, ai discendenti o agli ascendenti, purché non aventi diritto al contributo per altra unità immobiliare.
Per la rimozione degli alloggi provvisori lasciati liberi dagli occupanti si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1976, numero 178".
Art. 4-ter. - "Nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, appartenenti allo stesso proprietario e diverse dalla prima, nonché per quelle destinate ad altro uso, il contributo per la ricostruzione o per la riparazione è concesso nella misura pari al costo delle opere e comunque per un importo non superiore, rispettivamente a dieci milioni e a nove milioni.
La corresponsione del contributo è subordinata alla preventiva stipulazione, con il comune, di un atto di obbligo redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che riguarderà, oltre al canone di locazione, anche il prezzo di cessione dell'immobile ripristinato e la durata della convenzione.
Il canone di locazione non potrà superare quello da determinarsi secondo le norme sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.
L'atto d'obbligo sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del comune, con esenzione da spese.
Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al primo comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo, è dichiarato decaduto dalle provvidenze stabilite dal presente articolo e dovrà rimborsare il contributo riscosso, oltre agli interessi legali".
Art. 4-quater. - "Agli aventi titolo al contributo indicato nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1976., n. 178, qualora siano necessarie rilevanti opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato o questo sia ubicato in zone non accessibili ai normali mezzi meccanici, ovvero sia necessario procedere alla demolizione del fabbricato da ricostruire, è concesso un contributo suppletivo non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge medesima.
Il contributo suppletivo è concesso sulla base di idonea documentazione tecnica ed eventuali altri accertamenti a cura della commissione comunale di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178".
Art. 4-quinquies. - "In riferimento ai benefici previsti dal presente decreto-legge restano ferme le domande di contributo presentate ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1968, n. 241, salva la facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 17 della legge. 5 febbraio 1970, n. 21, come modificato dall'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504.
Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile sinistrato per atto tra vivi intervenuto dopo il 15 gennaio 1968 e prima del 31 dicembre 1975, il contributo di cui agli articoli precedenti è concesso tenendo conto dei requisiti dell'alienante e comunque non potrà superare l'ammontare di quanto a questo spettante".
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
Art. 7-bis. - "Con decorrenza dal 1 gennaio 1978 gli impiegati non di ruolo di cui all'articolo 18 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, sono collocati a domanda, in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono.
Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutato per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e delle relative qualifiche, purché il servizio sia stato prestato nella stessa carriera".
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
Art. 8-bis. - "Le limitazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non si applicano nei confronti dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178".
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
Art. 9-bis. - "Per le esigenze derivanti dall'applicazione degli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies è stanziata la somma di lire 50 miliardi.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1981.
Le disposizioni degli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies si applicano altresì ai comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, nei limiti dello stanziamento di lire 10 miliardi previsto nell'articolo medesimo".
Art. 9-ter. - "Per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è stanziata la somma di lire 1 miliardo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979".
Art. 9-quater. - "Gli stanziamenti previsti dal presente decreto-legge vengono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO