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LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2012)
Testo in vigore dal:  7-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 19

(Contratti)


Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti lo Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi.
Il Consiglio di Stato esprime pareri sui progetti di contratto che importino una spesa superiore a lire cinquecento milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante asta pubblica, licitazione privata od appalto concorso, ed a lire duecentocinquanta milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante trattativa privata.
Quando trattasi di progetti di contratti, dai quali derivi una entrata per lo Stato, i limiti di somma di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente a lire duecentocinquanta milioni per i contratti da stipularsi mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, e a lire cento milioni per quelli da stipularsi a trattativa privata.
Qualora il contratto concerna materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati su conforme parere del Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano uguali a quelle di detti capitolati, i limiti di somma di cui ai due precedenti commi sono raddoppiati.
Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonché, allorché sul contratto si è espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente lire cinque milioni.
Possono essere eseguiti in economia servizi e disposte spese inerenti alle attribuzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di lire cinquanta milioni. Oltre tale limite sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le spese superiori a lire dieci milioni e non eccedenti lire cinquanta milioni deve essere sentito il comitato amministrativo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, è emanato un regolamento speciale nel quale sono determinati i servizi e le spese da eseguire in economia.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo".