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LEGGE 15 marzo 1973, n. 44

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1988)
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Testo in vigore dal:  21-5-1988
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Art. 3

Sistema tecnico-finanziario della gestione


La gestione della previdenza dei dirigenti di aziende industriali, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni, è ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Nella gestione suddetta è costituita una speciale riserva il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, non può essere inferiore al quadruplo dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno stesso.
((3))

La percentuale di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, è calcolata sull'incremento annuo della riserva di cui al precedente comma.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 60, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "La riserva di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44, è stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni
effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente."