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LEGGE 15 marzo 1973, n. 44

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1988)
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Testo in vigore dal: 16-7-1980
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                  Limiti della retribuzione lorda. 
               Base imponibile. Aliquota contributiva 
 
  Ai fini dell'applicazione degli articoli  5  e  6  della  legge  27
dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo  della  retribuzione
lorda su cui e' calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale
di previdenza per i dirigenti di aziende industriali,  stabiliti  con
decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre  1968,  n.  1469,
sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a  lire  11.960.000
annue, con effetto dal 1 gennaio 1969, e a lire 5.525.000  e  a  lire
13.903.500 annue, con effetto dal 1 luglio 1970. (1) 
  Per la determinazione della base  imponibile  per  il  calcolo  dei
contributi,  entro  i  limiti  indicati  nel  comma  precedente,   si
applicano i criteri di cui all'articolo  12  della  legge  30  aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  L'aliquota contributiva e' stabilita nella misura del 19 per  cento
della retribuzione imponibile ed e' ripartita fra datore di lavoro  e
dirigente  di  azienda  rispettivamente  in  proporzione  di   undici
quindicesimi e quattro quindicesimi. ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 27 marzo 1974 (in G.U 09/07/1975,  n.  180)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli
5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, il  limite  minimo  della
retribuzione  lorda  su  cui  va  calcolato  il   contributo   dovuto
all'Istituto nazionale di  previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende
industriali, stabilito dall'art. 1 della legge 15 marzo 1973, n.  44,
e' aumentato a L. 6.630.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1973, e
a L. 6.825.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1974, fermo restando
il limite massimo di cui al suddetto art. 1". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 11 aprile 1980, n. 284 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che "A decorrere  dal  1  gennaio  1980,  l'aliquota  contributiva
dovuta all'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti  di
aziende industriali e' stabilita nella misura del 23 per cento  della
retribuzione imponibile."