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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 967

Previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/1973)
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Testo in vigore dal:  15-1-1954

Art. 5


L'Istituto provvede ai propri fini:
a) con i contributi obbligatori dei datori di lavoro e dei dirigenti di aziende industriali;
b) con gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
c) con il provento di lasciti, donazioni e, in genere, atti di liberalità;
d) con le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Istituto, comprese le multe, le ammende e gli interessi cauzionali.