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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1988, n. 60

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/3/1988
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Testo in vigore dal:  22-3-1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le tabelle C e D relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;
Vista la tabella A allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni e successive variazioni;
Considerata la necessità di potenziare l'organico dei magistrati dei seguenti uffici giudiziari per le unità a fianco di ciascuno di essi indicate:
tribunali: giudici - Caltanissetta 2, Santa Maria Capua Vetere 3; procure della Repubblica: sostituti - Caltanissetta 1, Sondrio 1; procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Messina: sostituti 1;
pretura di Eboli: pretori 1;
Considerato pertanto che per operare i suindicati aumenti si rende necessario ridurre in ragione di una unità ciascuna le piante organiche dei magistrati delle preture di Ariano Irpino, Campobasso, Milano, Napoli, Salerno e Roma, utilizzando inoltre le tre unità residuali di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533;
Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 12 novembre 1987;
Ritenuto peraltro che il citato parere non può essere seguito in ordine al tribunale di Caltanissetta, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Sondrio, alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Messina ed alla pretura di Eboli, poiché, sulla base di una più accurata valutazione delle accresciute e particolari esigenze, appare opportuno procedere al potenziamento delle piante organiche dei magistrati dei suddetti uffici, nella misura indicata dagli aumenti proposti;
Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
Le tabelle C e D relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni e la tabella A allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni, e successive variazioni, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1988

COSSIGA

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1988

Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 279



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- Il D.P.R. n. 1185/1966 concerne le piante organiche dei magistrati addetti alle corti d'appello, alle procure generali presso le corti d'appello, ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle preture.
- La legge n. 35/1971 determina le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.
- L'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 1/1963 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni) prevede che: "Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge".
Note al dispositivo:
- Per il titolo del D.P.R. n. 1185/1966 si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo della legge n. 35/1971 si veda nelle note alle premesse.