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LEGGE 11 febbraio 1971, n. 50

Norme sulla navigazione da diporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
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Testo in vigore dal:  15-9-2005
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Art. 48




Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati;
La disposizione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.
((13))
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AGGIORNAMENTO (13)

- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all'art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 è stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.