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LEGGE 11 febbraio 1971, n. 50

Norme sulla navigazione da diporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
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Testo in vigore dal:  15-9-2005
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.
2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d) "natante da diporto": le unità individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
((13))
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 5 maggio 1989, n. 171 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio."
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 5 maggio 1989, n 171, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio."
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AGGIORNAMENTO (13)

- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all'art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 è stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.