stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 febbraio 1971, n. 50

Norme sulla navigazione da diporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-9-2005
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si   applicano   alla
navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne. 
  2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi  sportivi  o
ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. 
  3. Ai fini della  presente  legge  le  costruzioni  destinate  alla
navigazione da diporto sono denominate: 
    a) "unita' da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e  con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; 
    b)  "nave  da  diporto":  ogni  unita'  con  scafo  di  lunghezza
superiore  a  24  metri,  misurata  secondo  gli  opportuni  standard
armonizzati; 
    c) "imbarcazione da diporto": ogni unita' con scafo di  lunghezza
da  10  a  24  metri,  misurata  secondo   gli   opportuni   standard
armonizzati; 
    d)  "natante  da  diporto":  le  unita'  individuate   ai   sensi
dell'articolo 13 della presente legge. 
  4.  Le  unita'  da  diporto  possono  essere  utilizzate   mediante
contratti di locazione e  di  noleggio  e  per  l'insegnamento  della
navigazione  da  diporto,  nonche'  come  unita'  appoggio   per   le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 
  5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si  intende
la  potenza  massima  di  esercizio,  come   definita   dalla   norma
armonizzata  adottata  con  decreto  del  Ministro  delle   attivita'
produttive  ai  sensi  dell'allegato  II,  punto   4,   del   decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni. 
  6. Per ogni singolo motore il costruttore,  ovvero  il  suo  legale
rappresentante  o  rivenditore  autorizzato   stabilito   nell'Unione
europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo  conforme  al
modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                                                               ((13)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 5 maggio 1989, n. 171 ha disposto (con l'art.  15,  comma  1)
che "In deroga a quanto stabilito dal secondo comma  dell'articolo  1
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, le imbarcazioni e i natanti da diporto  possono  essere
utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 5 maggio 1989, n 171, come modificata  dal  D.L.  21  ottobre
1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,
n. 647 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "In deroga  a  quanto
stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge  11  febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi,  le
imbarcazioni ed  i  natanti  da  diporto  possono  essere  utilizzate
mediante contratti di locazione o di noleggio." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  - Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171  ha  disposto  (con  l'art.  66,
comma 1, lettera e))  l'abrogazione  del  presente  provvedimento,  e
successive  modificazioni,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs. 
  - Il regolamento di cui all'art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs.
18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n.
182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.