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LEGGE 11 febbraio 1971, n. 50

Norme sulla navigazione da diporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
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Testo in vigore dal:  15-9-2005
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Art. 16



Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'articolo 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.
L'unità da diperto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità.
((13))
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AGGIORNAMENTO (13)

- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all'art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 è stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.