LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1140

Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1983)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-11-1983
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Il  contributo  fisso  personale  obbligatorio annuo a carico degli
iscritti  alle  Casse  nazionali di previdenza ed assistenza a favore
dei  dottori  commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali a'
elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di eta'
dell'iscritto. ((1))
  L'iscritto  che non versa il contributo: obbligatorio o interamente
le  quote  di  riscatto,  entro:  l'anno cui si riferiscono, perde il
diritto alla quota annua di riparto.
  In  deroga  a  quanto  stabilito dal secondo comma dell'articolo 40
rispettivamente  delle  leggi  3  febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio
1963,  n.  160,  vale,  per le riscossioni mediante ruoli esattoriali
delle  contribuzioni  e  percentuali  dovute  alle  Casse  anzidette,
l'obbligo del "non riscosso come riscosso".
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  12  settembre  1983,  n.463, convertito con modificazioni
dalla  L.  11  novembre 1983, n.638, ha disposto (con l'art. 4, comma
6-bis)  che  "Il  contributo  annuo  fisso  personale  a carico degli
iscritti  alle  Casse  nazionali di previdenza ed assistenza a favore
dei  dottori  commercialisti  e  dei ragionieri e periti commerciali,
previsto  dall'articolo  2  della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, e'
elevato a L. 960.000 a partire dal 1 gennaio 1984."