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LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1140

Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1983)
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Testo in vigore dal:  12-11-1983
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Art. 2


Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali à elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di età dell'iscritto.
((1))

L'iscritto che non versa il contributo: obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro: l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.
In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso".
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n.638, ha disposto (con l'art. 4, comma 6-bis) che "Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, è elevato a L. 960.000 a partire dal 1 gennaio 1984."