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LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1140

Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1983)
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Testo in vigore dal: 16-1-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  prestazioni previdenziale delle Casse nazionali di previdenza e
di  assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti  commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette
di  vecchiaia  e  di  invalidita',  di  pensioni  ai  superstiti e di
indennita'  una  tantum,  nella misura e con le norme stabilite negli
articoli successivi.
  Per  provvedere alla determinazione, dell'importo delle prestazioni
di cui al precedente comma e' istituito per ciascun iscritto un conto
individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti
volontari  e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere
b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963,
n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4
della  legge  12  marzo  1968,  n.  410,  per le parti spettanti alle
anzidette due Casse.
  Le  pensioni  annuali  sono  corrisposte  in  tredici  rate mensili
posticipati di uguale misura.