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LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1140

Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1983)
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Testo in vigore dal:  16-1-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le prestazioni previdenziale delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità una tantum, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi.
Per provvedere alla determinazione, dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, per le parti spettanti alle anzidette due Casse.
Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici rate mensili posticipati di uguale misura.