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LEGGE 27 maggio 1970, n. 382

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal:  20-6-1971
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Art. 11

(Composizione delle commissioni provinciali sanitarie)


La commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.
Il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare a far parte della commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.
Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità
((ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a segretario o equipollente))
.
La commissione ha il compito di accertare se gli astanti sono affetti da cecità assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi.
Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce.
I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecità assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.
Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario della commissione deve parimenti comunicare a tutti gli astanti l'esito del controllo oculistico.
Il segretario della commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente alla Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo è stato effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.