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LEGGE 27 maggio 1970, n. 382

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal:  8-7-1970 al: 2-5-1974
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Aumento della pensione non reversibile)


La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.