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LEGGE 27 maggio 1970, n. 382

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal: 8-7-1970
al: 2-5-1974
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
              (Aumento della pensione non reversibile)

  La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n.
66, e' aumentata:
    da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
    da  lire  14.000  a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un
residuo  visivo  non  superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione.