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LEGGE 11 febbraio 1970, n. 27

Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1980)
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Testo in vigore dal:  8-1-1981
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stabilita in 41 ore dal 1 gennaio 1970 e in 40 ore dal 1 gennaio 1971.
Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la durata settimanale del lavoro ordinario non può essere superiore a quella stabilita dal precedente comma.
Restano ferme le norme relative all'orario d'obbligo giornaliero precedentemente in vigore ai soli fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 22 dicembre 1980, n. 873, ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, è
ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980."