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LEGGE 11 febbraio 1970, n. 27

Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1980)
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Testo in vigore dal: 8-1-1981
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 27
febbraio 1958, n. 119, la durata settimanale del lavoro ordinario del
personale   impiegatizio   e   salariato   dei   servizi    esecutivi
dell'Amministrazione  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   e
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e'  stabilita  in  41
ore dal 1 gennaio 1970 e in 40 ore dal 1 gennaio 1971. 
  Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende  anzidette  la
durata settimanale del lavoro ordinario non puo' essere  superiore  a
quella stabilita dal precedente comma. 
  Restano ferme le norme relative  all'orario  d'obbligo  giornaliero
precedentemente in vigore  ai  soli  fini  della  determinazione  dei
compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9
e  12  della  legge  27   maggio   1961,   n.   465,   e   successive
modificazioni.((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
La L. 22 dicembre 1980, n. 873, ha disposto (con  l'art.3,  comma  1)
che "La durata settimanale del lavoro  ordinario  del  personale  dei
servizi  esecutivi   dell'Amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i  servizi  telefonici,
prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, e' 
ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980."