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LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1970)
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Testo in vigore dal:  23-4-1968
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Art. 12


Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, i servizi e le sedi nei quali si debba attuare il sistema del cottimo.
((Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalità per gli errori di lavorazione.
I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 621, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 9 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparato per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparato per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati:
a) nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva, del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria;
b) nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria))
.
L'importo massimo mensile di tali compensi va ragguagliato a quello previsto dal primo comma del precedente articolo 11 rispettivamente per gli impiegati o per gli agenti. In caso di eccezionali esigenze di servizio il Ministro può elevare detti limiti con propria motivata deliberazione.
I compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti suddetti ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici inquadrati nel ruolo del personale ausiliario, oltre gli ottocento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi.
Nel computo mensile le frazioni minori di quattro pezzi si trascurano, quelli fino ad otto si valutano per mezz'ora, quelli superiori per un'ora.
Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese il computo dei pezzi recapitati si effettua calcolando la prestazione di obbligo sulla base di venticinque giornate lavorative.
Sono abrogate, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e nel regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, che siano incompatibili con quelle di cui ai primi due commi del presente articolo.