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LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1970)
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Testo in vigore dal:  14-6-1961

Art. 9


Per ciascuna ora di lavoro straordinario è corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura è data rispettivamente, per ogni qualifica e categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario d'obbligo.
Tale compenso orario è aumentato del quindici per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del venticinque per cento per quelle rese nei giorni festivi semprechè non si tratti di lavoro compensativo.