LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1984)
Testo in vigore dal: 15-8-1971
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16.
 (Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali)

  Allo   scopo   di   promuovere,   mediante   il   miglioramento   e
l'ammodernamento   delle   strutture   fondiarie,   l'aumento   delle
produzioni  e  la riduzione dei costi di produzione, saranno concesse
ad  aziende agricole singole od associate agevolazioni contributive o
creditizie per l'attuazione delle iniziative dirette:
    a)   alla   costituzione  di  organici  complessi  zootecnici  da
realizzare  anche attraverso sostituzioni o modifiche di preesistenti
inadeguate   strutture,   incluse   le   strutture   ed  attrezzature
complementari,  anche  mobili,  nonche'  gli  alloggi per gli addetti
all'allevamento del bestiame;
    b)   all'utilizzazione   delle   acque   rese  disponibili  dalla
esecuzione di opere pubbliche;
    c)  allo  sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, di
raccolta  e  di  distribuzione  delle  acque,  comprese  le  relative
attrezzature nonche' i lavori sistematori al terreno;
    d)  alle sistemazioni del suolo dirette a regolarizzare il regime
delle  acque  ed a migliorare la composizione strutturale del terreno
per  stabilire  le  condizioni  per  una  piu'  estesa  ed  economica
meccanizzazione delle operazioni colturali;
    e)  a  consolidare  od a realizzare l'insediamento di coltivatori
diretti  in  fondi  di  proprieta', mediante l'esecuzione di opere di
miglioramento  fondiario  aziendali  di cui all'articolo 43 del regio
decreto  13 febbraio 1933, n. 215, quando le aziende, per ubicazione,
caratteristiche  e  dimensioni,  presentino  requisiti  di  validita'
economica.
  Sulla   spesa   riconosciuta  ammissibile  per  l'esecuzione  delle
iniziative    di   cui   al   precedente   comma,   puo'   concedersi
alternativamente:
    un  contributo  in conto capitale nella misura massima del 40 per
cento, elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10
agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, nelle
zone  dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991,
e  successive  modificazioni  e integrazioni nonche' nei territori di
cui  all'articolo  44  del  regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e
successive modificazioni e integrazioni;
    un  concorso negli interessi sui mutui di miglioramento contratti
ai  termini  della  legge  5  luglio  1928,  numero  1760,  pari alla
differenza   tra  le  rate  di  preammortamento  e  di  ammortamento,
calcolate  ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di
preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento,
riducibile al 2 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto
1950,  n.  646, e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone
dichiarate  montane  ai  sensi  della legge 25 luglio 1952, n. 991, e
successive  modificazioni e Integrazioni nonche' nei territori di cui
all'articolo  44  del  regio  decreto  13  febbraio  1933,  n. 215, e
successive modificazioni e integrazioni. ((5))
  Quando  la  spesa  preventivata  supera  i  20  milioni puo' essere
concesso  soltanto  il  mutuo  agevolato,  salvo  che  si  tratti  di
investimenti   riguardanti   piu'  aziende  associate  o  cooperative
agricole   o   realizzati   direttamente  da  enti  di  sviluppo,  da
associazioni  e  consorzi  di  produttori agricoli, nell'interesse di
piu' produttori agricoli.
  Al  fine  di  migliorare  le  condizioni  di  vita  nelle campagne,
potranno  essere  concesse agevolazioni contributive o creditizie per
la  costruzione,  l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali
destinati  ad abitazione di coltivatori diretti, compresi i servizi e
gli  impianti  accessori,  nonche'  i  vani per uso aziendale, per il
ricovero  del  bestiame e per il deposito degli attrezzi. Le suddette
agevolazioni  potranno  essere  altresi' concesse per la costruzione,
l'ampliamento  ed  il riattamento di case di abitazione di proprieta'
di   coltivatori  diretti  nel  piccoli  centri  rurali  situati  nei
territori   montani,  purche'  rispondenti  ai  prescritti  requisiti
igienico-sanitari  ed  a  condizione  che la famiglia del coltivatore
diretto vi risieda stabilmente e che nessun membro della stessa abbia
altra abitazione in proprieta'.
  Sulla   spesa   riconosciuta  ammissibile  per  l'esecuzione  delle
iniziative    di   cui   al   precedente   comma,   puo'   concedersi
alternativamente:
    un  contributo  in conto capitale nella misura massima del 40 per
cento  elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10
agosto  1950,  n.  646,  e  10  agosto  1950,  n.  647,  e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e  comunque  in  tutti  i territori
dichiarati  montani  ai  sensi  della legge 25 luglio 1952, n. 991, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    un  concorso  negli  interessi  sui  mutui di miglioramento della
durata  di anni venti contratti ai termini della legge 5 luglio 1928,
n.  1760,  pari  alla  differenza tra le rate di preammortamento e di
ammortamento,  calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito
e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del
3  per  cento,  riducibile al 2 per cento per i territori di cui alle
leggi  10  agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e  comunque  in  tutti  i territori
dichiarati  montani  ai  sensi  della legge 25 luglio 1952, n. 991, e
successive modificazioni e integrazioni.
  Le  norme  di  cui  ai  commi  quarto e quinto si applicano per gli
esercizi finanziari 1966 e 1967.
  Per  la  costruzione  di stalle sociali, di centri di allevamento a
carattere  interaziendale  o  di  centri di fecondazione artificiale,
anche  se  promossi dagli enti ed associazioni di cui al terzo comma,
oltre  il  contributo puo' essere concesso il mutuo agevolato sino ad
un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo
medesimo.
  L'agevolazione  creditizia puo' essere accordata anche per le altre
opere  e lavori di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili al
sensi  dell'articolo  3  della  legge  5  luglio  1928,  n.  1760,  e
dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
  I  predetti tassi agevolati si applicano anche per i mutui concessi
ai  termini  della  legge 27 ottobre 1951, n. 1208, dell'articolo 9 e
dell'articolo  16,  lettera  b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e
dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, quando i relativi
contratti  siano  stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore
della presente legge.
  Ferme  le  finalita' obiettive perseguite con gli Interventi di cui
al  presente  articolo, sara' tenuta in particolare considerazione la
posizione dei coltivatori diretti.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il D.L. 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla
L.  4 agosto 1971, n. 592 ha disposto (con l'art. 2-septies, comma 2)
che  "Per la realizzazione di opere di irrigazione a servizio di piu'
aziende  il  contributo  dello  Stato  di  cui  al  secondo comma del
predetto articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, puo' essere
elevato  rispettivamente  al  50  per  cento  e  al  60 per cento nei
territori specificati nella norma stessa".