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LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1977)
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Testo in vigore dal:  14-6-1977
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Art. 12



I servizi di cui all'art. 10 sono dall'Azienda affidati mediante asta pubblica o, in quanto ritenuto necessario, nei casi indicati dal regolamento dei servizi, mediante licitazione privata.
Qualora sia risultata infruttuosa l'asta pubblica o la licitazione privata, ovvero ricorrano eccezionali circostanze, da valutarsi dal Consiglio d'amministrazione, ovvero si renda necessario, a parere del Consiglio stesso, provvedere con urgenza nell'interesse dell'Azienda, può essere disposto, con adeguata motivazione, che si proceda a trattativa privata.
((7))

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AGGIRONAMENTO (7)
Il D.L. 10 giugno 1977, n. 290, convertito, senza modificazioni, dalla L. 1 agosto 1977, n. 499 ha disposto (con l'art. 1) che "Per gli interventi nel mercato delle carni l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata, in deroga agli articoli 10 e 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303, ad avvalersi, previa stipulazione, a trattativa privata, di apposite convenzioni, di organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico."