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LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1977)
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Testo in vigore dal:  14-6-1977
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Art. 10



L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo finanziamento ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli interventi nel mercato dei prodotti agricoli, sono affidati, di regola dall'Azienda a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei.
Presso l'Azienda sono istituiti albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di cui al precedente comma, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto è abilitato ad operare, nonché dei limiti di quantità di prodotto entro i quali può eseguire l'intervento.
Sulla base della domanda dell'interessato, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica ed alla capacità finanziaria del richiedente, e delibera l'iscrizione nell'albo, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo seguente.
((7))

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AGGIRONAMENTO (7)
Il D.L. 10 giugno 1977, n. 290, convertito, senza modificazioni, dalla L. 1 agosto 1977, n. 499 ha disposto (con l'art. 1) che "Per gli interventi nel mercato delle carni l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata, in deroga agli articoli 10 e 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303, ad avvalersi, previa stipulazione, a trattativa privata, di apposite convenzioni, di organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico."