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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 290

Norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nel settore delle carni.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 01 agosto 1977, n. 499 (in G.U. 12/08/1977, n.220).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1977)
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Testo in vigore dal:  14-6-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare in tempi brevi e nei momenti più idonei i necessari interventi sul mercato delle carni per garantirne un giusto equilibrio nell'interesse dei produttori e dei consumatori, utilizzando i servizi degli stessi produttori attraverso le loro organizzazioni e strutture associative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Per gli interventi nel mercato delle carni l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata, in deroga agli articoli 10 e 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303, ad avvalersi, previa stipulazione, a trattativa privata, di apposite convenzioni, di organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico.