stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

Revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2013)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-1-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 43

Misure della tassa


Per ogni carro ferroviario completo caricato o scaricato nell'ambito dei porti di Genova e Napoli si applica una tassa di di lire
20.
Rispetto alle partite di colletame si applica per ogni partita una tassa di lire 2.
La tassa suddetta ha vigore nel porto di Genova fino al 30 giugno 1984.
((9))
--------------
AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5, 7, 14, 16, 23, 24, 25, 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualità:
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".