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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

Revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2013)
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Testo in vigore dal:  6-1-2013
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Art. 25

Tassa supplementare di ancoraggio per le navi in crociera turistica

Le navi di cui all'articolo 5 che approdano nei porti di Genova, Venezia e Napoli e vi compiono esclusivamente operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri hanno facoltà di pagare in luogo dell'intero ammontare della tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23, determinata in base alla stazza netta, un cinquantesimo del suddetto ammontare per ogni passeggero imbarcato o sbarcato con un minimo globale di lire 1000.
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5, 7, 14, 16, 23, 24, 25, 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualità:
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".