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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

Revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2013)
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Testo in vigore dal:  6-1-2013
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Art. 7

Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori


I rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in virtù di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento di una tassa di ancoraggio, con validità annuale, di lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive macchine motrici.
I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata a quella nazionale, sono soggetti al pagamento del doppio della tassa di cui al comma precedente.
La forza in cavalli delle macchine motrici è desunta dai documenti di bordo.
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5, 7, 14, 16, 23, 24, 25, 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualità:
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".