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LEGGE 22 novembre 1962, n. 1708

Provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-1-1963 al: 28-5-1966
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Art. 2


L'Azienda autonoma delle strade statali, entro la data prevista dall'articolo 1, provvederà, con le entrate ordinarie di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, alla costruzione dei seguenti tre ponti:
a) Ponte di Boscotosca;
b) Ponte di Viadana-Boretto;
c) Ponte di San Benedetto Po.