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LEGGE 22 novembre 1962, n. 1708

Provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-1-1963
al: 19-11-1964
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fine  di  agevolare  la libera navigazione e' vietato costruire
ponti di chiatte sul fiume Po.
  I  ponti  di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della
presente  legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili entro il
31 dicembre 1965.