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LEGGE 22 novembre 1962, n. 1708

Provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-1-1963 al: 19-11-1964
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al fine di agevolare la libera navigazione è vietato costruire ponti di chiatte sul fiume Po.
I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili entro il 31 dicembre 1965.