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LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  18-5-1962
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Art. 26


Le entrate dell'Azienda sono costituite:
a) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate.
Per l'esercizio 1961-62 il contributo non sarà inferiore al 12 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione - e della corrispondente sovrimposta di confine - della benzina, degli oli da gas e degli oli minerali lubrificanti, nonché delle tasse di circolazione, accertato per l'esercizio 1958-59, aumentato, del 20 per cento dell'incremento registrato nell'esercizio 1960-1961 nei confronti dell'esercizio 1958-59.
((Per gli esercizi successivi ai 1961-62 il contributo non sarà inferiore, per ciascun esercizio, a quello dello esercizio precedente, aumentato di una quota pari al 2,2 per cento dell'introito complessivo delle imposizioni sopracitate nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza))
;
b) da un contributo del Tesoro dello Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69 in misura pari allo stanziamento previsto per l'esercizio 1964-65 dall'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la concessione di ulteriori contributi alle Amministrazioni provinciali per la sistemazione delle strade classificate provinciali, secondo quanto stabilito dalla legge citata;
c) dal provento del canoni sulla pubblicità lungo la strade ed autostrade statali fuori degli abitati;
d) dai canoni e da altre somme dovute per licenze concessioni che vengano accordate sulle strade statali;
e) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade ed autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse o di parte di esse;
f) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;
g) dal proventi del contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda;
h) da un contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di Aziende industriali o commerciali (articoli 1 e 7, comma secondo, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58; modificato dall'articolo 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409);
i) dai proventi derivanti dagli investimenti di cui al terzo comma del successivo articolo 28.
Costituisce altresì entrata dell'A.N.A.S. qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da convenzioni all'A.N.A.S. medesima o alla soppressa Azienda autonoma statale della strada.