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LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
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Testo in vigore dal:  12-1-1982
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Art. 5


Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire cinque miliardi, in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1960-61, due miliardi nell'esercizio 1961-62, due miliardi nell'esercizio 1962-63, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.
Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento a quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.
Le somme, così somministrate, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e destinate alla concessione di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati che curerà la realizzazione del programma edilizio di cui al primo comma. Le anticipazioni suddette, saranno estinte con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1 luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.
Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati potrà avvalersi dell'U.N.R.R.A-Casas.
Tale programma, con l'indicazione delle località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed i tipi di costruzioni, sarà sottoposto dall'Opera all'approvazione dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 DICEMBRE 1981, N. 763))
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