LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
Testo in vigore dal: 12-1-1982
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  Per  le  finalita'  previste dal primo comma dell'articolo 18 della
legge  4  marzo  1952,  n.  137,  la  Cassa  depositi  e  prestiti e'
autorizzata  ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di
lire  cinque  miliardi, in ragione di lire un miliardo nell'esercizio
1960-61,   due   miliardi   nell'esercizio   1961-62,   due  miliardi
nell'esercizio  1962-63,  da  destinarsi  a  fabbricati  di carattere
popolare per i profughi.
  Le  somme  non  anticipate  in  un  esercizio andranno in aumento a
quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.
  Le  somme,  cosi'  somministrate,  affluiranno ad apposito capitolo
dello  stato  di  previsione  dell'entrata;  corrispondentemente, con
decreto  del  Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in
uno  speciale  capitolo  dello  stato  di  previsione della spesa del
Ministero  dei  lavori  pubblici  e  destinate  alla  concessione  di
sovvenzioni  straordinarie  all'Opera  per  l'assistenza  ai profughi
giuliani  e  dalmati  che  curera'  la  realizzazione  del  programma
edilizio  di  cui  al primo comma. Le anticipazioni suddette, saranno
estinte  con le modalita' previste dall'ultimo comma dell'articolo 21
della  legge  4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi,
in  15  annualita' anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti
dal 1 luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale
avranno avuto luogo.
  Per   la   progettazione   e   direzione  dei  lavori  l'Opera  per
l'assistenza   ai   profughi  giuliani  e  dalmati  potra'  avvalersi
dell'U.N.R.R.A-Casas.
  Tale  programma,  con  l'indicazione  delle  localita'  in  cui gli
alloggi  dovranno  essere  costruiti, il relativo numero ed i tipi di
costruzioni,   sara'   sottoposto   dall'Opera  all'approvazione  dei
Ministri per l'interno e per i lavori pubblici.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 DICEMBRE 1981, N. 763)).