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LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Assistenza a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal:  8-4-1952

Art. 21


Per il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 18 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma massima di 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi annui dal 1951-52 al 1953-54.
Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.
Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, per ciascun anno in una o più volte, in base ai fabbisogni predisposti dal Ministro per i lavori pubblici.
Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata; corrispondentemente, con decreti del Ministro per il tesoro, le tasse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Le somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti in ciascun esercizio finanziario, verranno estinte, unitamente ai relativi interessi, in dieci annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1 luglio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello nel quale hanno avuto luogo. A tal uopo saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio 1952-53.