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LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
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Testo in vigore dal:  15-11-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 1, comma primo, della legge 27 febbraio 1958, n. 173, le parole: "è concessa fino al 31 dicembre 1960" sono sostituite con le parole: "è concessa fino al 31 dicembre 1963".
Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge le parole: "dopo il 30 giugno 1959" sono modificate in: "dopo il 30 giugno 1962".