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LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
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Testo in vigore dal: 15-11-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  1, comma primo, della legge 27 febbraio 1958, n. 173,
le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1960" sono sostituite con
le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1963".
  Nell'ultimo  comma  dell'articolo  2  della stessa legge le parole:
"dopo  il  30  giugno  1959"  sono  modificate in: "dopo il 30 giugno
1962".